730

Che cos'è il modello 730

Il modello 730, dedicato principalmente ai lavoratori dipendenti e pensionati, è un modo semplice di presentare la dichiarazione dei redditi con i seguenti vantaggi:

Quando e come si presenta

Il contribuente che presenta il modello 730 tramite il CAF deve autorizzarlo oppure non autorizzarlo a consultare i dati presenti nel modello 730 precompilato predisposto dall’agenzia delle Entrate.

Resta inteso che, indipendentemente dal consenso ad accedere alla precompilata il contribuente deve sempre consegnare la documentazione tributaria giustificativa dei dati da riportare nella dichiarazione (es. C.U., documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili, altri redditi, visure catastali, ecc.).

Su tutta la documentazione acquisita e conservata dal Caf, verrà apposto il “visto di conformità”, vale a dire il Caf verifica la conformità tra i dati esposti nel modello 730 e quelli risultanti dalla documentazione presentata dal contribuente.

L’ eventuale controllo formale (verifica della documentazione) da parte dell’Agenzia delle Entrate è effettuato nei confronti del Caf, mentre il controllo relativo alla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni o alle agevolazioni, viene effettuato sempre nei confronti del contribuente.

Il contribuente che presenta il 730 tramite il CAF deve sottoscrivere apposito documento con il quale conferisce, ovvero non conferisce, delega al CAF per l’accesso alla propria dichiarazione precompilata; Clicca qui per scaricare la delega.

Il modello 730 può essere presentato entro il 30 settembre.

Il conguaglio della dichiarazione avverrà in base a quando il modello verrà presentato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate, quindi è bene affrettarsi per ricevere il conguaglio il prima possibile!

Tracciabilità pagamenti

Documenti da presentare

IL CONTRIBUENTE CHE SI PRESENTA AL CAF DOVRÀ ESIBIRE:

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI:

REDDITI DA TERRENI E FABBRICATI:

SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI

Tracciabilità dei pagamenti

A partire dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

  • Contratto di locazione regolarmente registrato, per le persone che vivono in affitto;
  • Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, atto di acquisto, atto di mutuo;
  • Tutta la documentazione per la Ristrutturazione edilizia (bonifici, fatture, Scia, ecc.);
  • Tutta la documentazione per il Risparmio energetico (bonifici, fatture, Enea, ecc.);
  • Spese sostenute per l’arredo di immobili ristrutturati (bonifici, fatture, ecc.).
  • Rette pagate per l’asilo nido;
  • Ricevute o quietanze di versamento per le attività sportive dilettantistiche (palestra, piscina…);
  • Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti;
  • Spese di istruzione per la frequenza.
  • Spese per visite generiche e specialistiche, scontrini della farmacia, spese per interventi chirurgici, esami di laboratorio;
  • Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi);
  • Documentazione attestante la marcatura CE per i dispositivi medici (inclusi occhiali da vista);
  • Ticket ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio;
  • Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri;
  • Ricevute per acquisto protesi sanitarie;
  • Ricevute per spese sanitarie sostenute all’estero;
  • Spese per soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA);
  • Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, sollevamento o sussidi informatici);
  • Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli).
  • Spese per visite, scontrini della farmacia, ecc.
  • Contratti stipulato e quietanza di versamento per assicurazione vita, infortuni;
  • Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe);
  • Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi;
  • Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare.
  • Ricevute versamenti contributivi all’INPS per lavoratori domestici;
  • Spese per l’acquisto di cani guida;
  • Spese funebri;
  • Abbonamento trasporto pubblico;
  • Assegni periodici versati / percepiti dall’ex coniuge;
  • Bonus vacanza.

Chi lo può presentare

IL MODELLO 730 PUÒ ESSERE PRESENTATO ANCHE:

Chi non può presentarlo

Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare Modello REDDITI (ex modello Unico) i contribuenti che:

Errori e dimenticanze

Se il contribuente riscontra errori di compilazione o di calcolo, si deve rivolgere al Caf per correggerli. Il Caf procede all’elaborazione di un modello 730 rettificativo.

Se il contribuente si accorge di non aver indicato nella dichiarazione un elemento che doveva essere inserito, può procedere alla relativa correzione.

Se l’integrazione o la rettifica comporta un maggiore credito o un minor debito il contribuente può scegliere di:

Importante

L’art. 5, D.L. n. 193/2016 uniforma il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative, sia a sfavore che a favore del contribuente. Ci sarà tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione incompleta o infedele per correggere eventuali errori ed usufruire del maggior credito derivante dalla dichiarazione dei redditi. Prima di procedere, contatta sempre la sede CAF che ti ha assistito per l’elaborazione del tuo modello 730.